Art. 1

In vigore dal 18 ott 1988
1. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, è fissato un limite all'intervento per le clementine in Spagna, pari al 10 % della produzione media delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati statistici, destinata al consumo allo stato fresco. 2. La Commissione fissa il limite all'intervento di cui al paragrafo 1 secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
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