Art. 1

In vigore dal 7 set 1988
1. L'assunzione a carico del bilancio comunitario delle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per l'applicazione del sistema di cui all', paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70, è limitata al 6,8 % all'anno dei capitali mobilizzati dalla Grecia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo. 2. La durata media di immobilizzazione dei capitali messi a disposizione dei servizi abilitati a pagare dagli Stati membri è considerata pari a 1,5417 mesi.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/2775 | Portale Normativo