Art. 1
In vigore dal 7 set 1988
1. L'assunzione a carico del bilancio comunitario delle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per l'applicazione del sistema di cui all', paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70, è limitata al 6,8 % all'anno dei capitali mobilizzati dalla Grecia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo.
2. La durata media di immobilizzazione dei capitali messi a disposizione dei servizi abilitati a pagare dagli Stati membri è considerata pari a 1,5417 mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2775:oj#art-1