Art. 2
In vigore dal 29 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 151 del 20. 6. 1985, pag. 15.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.
(3) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16.
(4) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 13.
Storico versioni
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