Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 151 del 20. 6. 1985, pag. 15. (2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11. (3) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16. (4) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 13.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2674:oj#art-2