Art. 2

In vigore dal 26 ago 1988
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, le parti interessate possono rendere noto il loro punto di vista e chiedere di essere intese dalla Commissione entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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