Art. 1
In vigore dal 26 ago 1988
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio pari al 29,2 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sulle importazioni di videoregistratori di cui al codice ex 8521 10 39 della nomenclatura combinata, originari della Repubblica di Corea.
Ai videoregistratori prodotti o esportati dalle società qui di seguito elencate si applicano le seguenti aliquote del dazio, espresse in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto:
- Daewoo: 29,2 %
- Goldstar: 26,4 %
- Samsung: 25,2 %.
L'aliquota del dazio applicabile ai videoregistratori originari del Giappone e prodotti oppure esportati dalle società Funai o Orion è pari al 18,0 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
2. Il dazio di cui al presente articolo non si applica ai riproduttori di videocassette.
3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica nella Cominità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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