Art. 1
In vigore dal 24 ago 1988
1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di urea di cui ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 99, originaria dell'Austria, dell'Ungheria, della Malaysia, della Romania, degli Stati Uniti d'America e del Venezuela.
2. L'aliquota del dazio, calcolata in base al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è la seguente: 1,7 % per l'urea originaria dell'Austria,
51,0 % per l'urea originaria dell'Ungheria,
31,5 % per l'urea originaria della Malaysia,
54,2 % per l'urea originaria della Romania,
12,0 % per l'urea originaria degli Stati Uniti, fatta eccezione per l'urea prodotta ed esportata dalla società Agrico Chemical Company, New Orleans, alla quale si applica un'aliquota del 6 %,
35,0 % per l'urea originaria del Venezuela.
3. Il dazio di cui al presente articolo non si applica all'urea prodotta ed esportata dalla società First Mississippi Corporation, Jackson, Mississippi, USA.
4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
5. L'emissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di un garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Storico versioni
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