Art. 3

In vigore dal 24 ago 1988
IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . FATTI SALVI GLI ARTICOLI 11, 12 E 14 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2423/88, IL PRESENTE REGOLAMENTO E APPLICABILE PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI A MENO CHE IL CONSIGLIO NON APPROVI MISURE DEFINITIVE PRIMA DELLA SCADENZA DI DETTO PERIODO . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES, IL 24 AGOSTO 1988 . PER LA COMMISSIONE STANLEY CLINTON DAVIS MEMBRO DELLA COMMISSIONE***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2623/88 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 1988 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originaria dell'Austria, dell'Ungheria, della Malaysia, della Romania, degli Stati Uniti d'America e del Venezuela LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito da detto regolamento, considerando quanto segue: A. PROCEDURA (1) In data 11 ottobre 1986 (2) la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'Unione Sovietica, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia. Con il regolamento (CEE) n. 1289/87 della Commissione (3), è stato istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originaria di tali paesi. Con il regolamento (CEE) n. 2691/87 del Consiglio (4) il dazio provvisorio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi. (2) Nel settembre 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia supplementare da parte del CMC-Engrais (Common Market Committee of the Nitrogen and Phosphate Fertilizer Industry) per conto dei produttori che rappresentano tutto il settore comunitario interessato, nella quale si chiedeva di estendere la procedura allora in corso alle importazioni dello stesso prodotto originario dell'Austria, dell'Ungheria, della Malaysia, della Romania, degli Stati Uniti d'America e del Venezuela. La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio ritenuti sufficienti per giustificare l'estensione della procedura. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), la Commissione ha annunciato l'estensione della procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di urea (di cui alle sottovoci 31.02 B e ex 31.02 C della Tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici NIMEXE 31.02-15 e 31.02-80 e attualmente classificata ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 99 alle importazioni dello stesso prodotto originario dell'Austria, dell'Ungheria, della Malaysia, della Romania, degli Stati Uniti d'America e del Venezuela. Nell'avviso si faceva inoltre riferimento alle affermazioni dei ricorrenti in merito all'eventualità di istituire dazi antidumping con effetto retroattivo. (3) Con il regolamento (CEE) n. 3339/87 (6), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Libia e dell'Arabia Saudita ed ha accettato gli impegni assunti riguardo alle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia e ha chiuso le relative procedure. (4) Riguardo all'estensione della procedura la Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese. (5) La maggior parte dei produttori, degli esportatori e degli importatori noti ha presentato osservazioni scritte. Tuttavia dato che numerosi importatori, dopo un secondo avviso, non hanno presentato un riassunto non riservato delle risposte al questionario della Commissione, non si è tenuto conto delle informazioni da essi fornite, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 2423/88. Numerosi produttori/esportatori e la European Fertilizer Import Association hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi. (6) Sono state formulate osservazioni per conto degli acquirenti comunitari di urea. (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una conclusione preliminare ed ha effettuato inchieste in loco presso le seguenti società: a) Produttori CEE Italia: - Agrimont SpA, Milano (consociata della Montedison), - Enichem Agricoltura, Milano (consociata della Enichem); b) Produttori/esportatori non comunitari: Austria: Chemie Linz AG, Linz; Malaysia: Produttore Asean Bintulu Fertilizer Sdn. Bhd. (ABF), Bintulu, Sarawak, Esportatore Petroliam National Berhad (Petronas), Kuala Lumpur; Stati Uniti: Produttori - Agrico Chemical Company, New Orleans, Louisiana, - First Mississippi Corporation, Jackson, Mississippi, Esportatori - Agrico Chemical Company, New Orleans, Louisiana, - First Mississippi Corporation, Jackson, Mississippi; Venezuela: Produttori - Petroquimica de Venezuela SA (Pequiven), Caracas, - Venezolana del Nitrogeno CA (Nitroven), Caracas (consociata della Pequiven), Esportatore Venezolana del Nitrogeno CA (Nitroven), Caracas. (8) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate da parte dei produttori comunitari ricorrenti, nonché da quasi tutti gli esportatori e importatori. Le importazioni nella Comunità di urea originaria degli Stati Uniti, effettuate nei primi nove mesi del 1987, erano attribuibili ai produttori sottoposti all'inchiesta per una percentuale inferiore al 50 %. Non sono state ricevute informazioni scritte in merito alle restanti importazioni. (9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1o ottobre 1986 - 30 settembre 1987. B. DUMPING I. Valore normale a) Austria (10) Il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base ai prezzi praticati sul mercato interno dalla Chemie Linz, che ha effettuato esportazioni di urea nella Comunità ed ha fornito sufficienti elementi di prova. È stato accertato che nel periodo dell'inchiesta sul mercato austriaco è stato venduto un quantitativo sufficientemente rappresentantivo di urea. b) Malaysia e Venezuela (11) Dato che nel periodo dell'inchiesta la media dei prezzi di vendita sul mercato interno nei due paesi suddetti era inferiore ai costi di produzione, ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b) (ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base al valore costruito ottenuto sommando un adeguato margine di profitto ai costi di produzione. Questi ultimi sono stati calcolati aggiungendo a tutti i costi, fissi e variabili, sostenuti nel corso di normali operazioni commerciali per i materiali e la produzione un importo adeguato per le spese amministrative e di vendita, nonché per le spese generali. I produttori/esportatori interessati hanno accettato tale metodo. Per i motivi illustrati nei paragrafi 8, 9 e 11 del regolamento (CEE) n. 3339/87 è stato ritenuto opportuno aggiungere ai costi di produzione un margine di profitto del 2,5 %. (12) Il produttore/esportatore della Malaysia ha chiesto di tener conto di diversi fattori. i) La società ha affermato che i costi del finanziamento relativo alla costruzione dell'impianto produttivo non sono stati sostenuti nel corso di normali operazioni commerciali, in quanto si sono rivelati eccezionalmente elevati a causa dell'eccessiva ampiezza delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta dei prestiti (Yen giapponese) e la moneta nazionale. Le condizioni e la modalità dei prestiti sono inoltre negoziate a livello governativo. La Commissione ha tuttavia accertato che i costi in questione sono stati effettivamente sostenuti dalla società, come risulta dalla documentazione presentata da quest'ultima. Il fatto che i prestiti siano stati conclusi in valuta estera e pertanto fossero soggetti a fluttuazioni dei tassi di cambio e che il governo avesse partecipato alla negoziazione non può essere considerato eccezionale. Per tali motivi non si può concludere che i costi in questione non siano stati sostenuti nel corso di normali operazioni commerciali. ii) La società ha affermato che i costi dell'ammortamento avrebbero dovuto essere ripartiti in base all'effettiva durata utile dell'impianto, stimata a 25 anni, invece che in base al periodo di 15 anni impiegato dalla società per fini contabili. La domanda non è stata accolta poiché un periodo di ammortamento di 15 anni corrisponde ai più diffusi principi contabili per la valutazione degli impianti chimici, come riconosce la società stessa. Nel caso in esame si è inoltre concluso che il metodo più adeguato era quello effettivamente applicato dalla società nel proprio sistema dei costi. iii) Riguardo al calcolo dei costi di produzione su base unitaria è stato chiesto di imputare i costi ad un quantitativo superiore a quello effettivamente prodotto durante il periodo oggetto dell'inchiesta a causa della chiusura eccezionale dell'impianto per un mese. A questo proposito è stato affermato che il periodo dell'inchiesta non era rappresentativo in quanto comprendeva un periodo di chiusura per lavori di manutenzione e non teneva conto di un intero ciclo produttivo di 18 mesi. La Commissione non ha accolto la richiesta poiché il periodo dell'inchiesta viene fissato indistintamente per tutte le parti interessate e non è possibile fare eccezioni a favore di una qualsiasi parte in causa. Nel caso in esame, inoltre, il periodo di riferimento è già due volte superiore al minimo fissato nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88 e può pertanto essere considerato adeguato. Il valore costruito non può comunque essere determinato in base a quantitativi ipotetici. (13) Nel corso dell'inchiesta è stato accertato che, contrariamente a quanto era stato affermato nella denuncia, soltanto uno dei due produttori venezuelani di urea, la società Nitroven, ha effettuato esportazioni nella Comunità. L'altro produttore, la Pequiven, non ha fornito alcuna informazione in merito ai propri costi di produzione. Tuttavia, dato che le due società pur essendo entità distinte sotto il profilo giuridico appartengono alla stessa entità economica ed hanno effettuato vendite sul mercato interno attraverso un'unica struttura di vendita, il valore normale deve essere determinato in base ai costi di produzione dei due impianti. Il calcolo è stato effettuato in base ai dati verificati forniti dalla Nitroven e ai dati disponibili per quanto riguarda l'impianto della Pequiven. (14) Per quanto riguarda la vendite sul mercato della Malaysia e del Venezuela alle spese amministrative e di vendita, nonché alle spese generali è stato aggiunto un importo in considerazione delle spese sostenute dalle società collegate operanti in qualità di filiali di vendita. c) Stati Uniti (15) Dato che nel periodo di riferimento la media dei prezzi di vendita della Agrico sul mercato interno era inferiore ai costi di produzione, il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base al valore costruito, calcolato secondo il metodo illustrato nel paragrafo 11. (16) Nei confronti della First Mississippi Corporation il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base ai prezzi praticati sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta. (17) Le società statunitensi che hanno collaborato con la Commissione nel corso dell'inchiesta hanno prodotto ed esportato meno del 50 % dell'urea originaria degli Stati Uniti importata nella Comunità nel periodo di riferimento. Nei confronti degli esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestati diversamente nel corso della procedura, il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, tenendo conto delle informazioni contenute nella denuncia. d) Ungheria e Romania (18) Per stabilire se le importazioni dall' Ungheria e dalla Romania fossero effettuate in condizioni di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che i due paesi in questione non sono ad economia di mercato. La Commissione ha dovuto quindi prendere in considerazione il valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito i ricorrenti avevano proposto il valore costruito determinato per l'Austria. (19) L'esportatore ungherese aveva chiesto di calcolare il valore normale relativo all'Ungheria, ma la proposta non può essere accolta in quanto è in contrasto con l', paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. L'esportatore ungherese ha inoltre affermato che, data la posizione di monopolio del produttore austriaco, sarebbe stato opportuno stabilire il valore normale in base al valore costruito e non in base ai prezzi vigenti sul mercato interno. L'argomentazione non è stata accolta per i motivi illustrati nel paragrafo 21. (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 254 dell'11. 10. 1986, pag. 3. (3) GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 11. (4) GU n. L 254 del 5. 9. 1987, pag. 20. (5) GU n. C 271 del 9. 10. 1987, pag. 4. (6) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 1. (20) L'esportatore rumeno in linea di massima non ha formulato obiezioni in merito all'impiego del valore costruito relativo all'Austria, ma ha chiesto di apportare un adeguamento per tener conto dei vantaggi derivanti dal costo della materia prima, il gas, disponibile in Romania ma non in Austria, impiegata per la produzione di ammoniaca da cui si ottiene l'urea, la richiesta non è stata accolta in quanto non è possibile accertare in che misura tale vantaggio, se fosse effettivo e potesse essere quantificato in modo soddisfacente e non fosse compensato da svantaggi sul piano della concorrenza, si rifletterebbe nel valore normale se si verificassero le stesse condizioni nel paese terzo ad economia di mercato, in quanto i prezzi sono funzione tanto dei costi, quanto della domanda. Inoltre, anche se fosse possibile accertare l'esistenza e la portata di vantaggi e svantaggi di questo tipo, per adeguare in tal modo i costi accertati in un paese ad economia di mercato si dovrebbe tener conto dei costi sostenuti in un paese ad economia non di mercato, secondo un procedimento esplicitamente escluso ai sensi dell', paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Una proposta relativa ad un altro paese terzo ad economia di mercato è stata presentata oltre la scadenza fissata dalla Commissione nell'avviso di apertura della procedura. (21) A titolo provvisorio la Commissione ha concluso che era opportuno e conveniente calcolare il valore normale in base ai prezzi vigenti sul mercato interno austriaco, per i seguenti motivi: - anche se esiste un unico produttore, in Austria viene importato un quantitativo rilevante di urea; - i prezzi praticati sul mercato austriaco dal produttore nazionale sono adeguatamente proporzionati ai costi di produzione; - il prodotto originario dell'Austria è simile a quello proveniente dai paesi a commercio di Stato interessati; - dai dati disponibili non emergono differenze rilevanti tra la tecnologia e i processi produttivi. II. Prezzo all'esportazione (22) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione nella Comunità. Per quanto riguarda le importazioni di urea originaria degli Stati Uniti ed esportata da società che non hanno collaborato con la Commissione durante l'inchiesta, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai dati disponibili, vale a dire ai prezzi citati nella denuncia. III. Confronto (23) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, quali condizioni di credito, trasporto, assicurazione, commissioni, imballaggio, movimentazione e altri costi accessori. (24) Il confronto tra i prezzi all'esportazione e il valore normale è stato effettuato prendendo in esame le singole transazioni allo stadio franco fabbrica. IV. Margini di dumping (25) Per ciascun esportatore il margine di dumping è stato calcolato come la differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità, prendendo in esame le singole transazioni. (26) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte della maggior parte dei produttori/esportatori sottoposti all'inchiesta. L'entità del margine varia secondo l'esportatore, con la seguente media ponderata per ciascuno degli esportatori sottoposti all'inchiesta: % a) Austria: Chemie Linz 59 b) Malaysia: ABF/Petronas 41 c) Venezuela: Pequiven/Nitroven 35 d) USA: Agrico 6,4 First Mississippi Corporation 0 Altri esportatori 21 e) Ungheria: Chemolimpex 147 f) Romania: ICE Chimica 150. C. PREGIUDIZIO Volume delle importazioni in dumping (27) Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping dai dati disponibili risulta che le importazioni nella Comunità di urea originaria dell'Austria, dell'Ungheria, della Malaysia, della Romania, degli Stati Uniti e del Venezuela tra il 1984 e il 1985 sono passate da 152 328 tonnellate a 160 832 tonnellate, con un incremento del 5,6 %, mentre nel 1986 ammontavano a 203 104 tonnellate, con un incremento del 26,3 %. Nei primi nove mesi del 1987 il volume di tali importazioni era aumentato sino a 341 665 tonnellate e per l'intero anno ammontava a 580 613 tonnellate, con un incremento del 186 % rispetto al 1986. Le importazioni, espresse in tonnellate, da ciascuno dei paesi sottoposti alla presente procedura tra il 1984 e il 1987 hanno avuto il seguente andamento: 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // // 1984 // 1985 // 1986 // 1987 9 mesi // 1987 12 mesi // // // // // // // Austria // 115 092 // 128 205 // 85 845 // 64 154 // 92 241 // Ungheria // 18 702 // 14 932 // 43 511 // 38 937 // 46 735 // Malaysia // - // - // 16 739 // 37 753 // 59 698 // Romania // 18 523 // 17 688 // 56 198 // 105 614 // 142 762 // USA // 11 // 7 // 811 // 61 902 // 188 445 // Venezuela // - // - // - // 33 305 // 50 732 // // // // // // // TOTALE // 152 328 // 160 832 // 203 104 // 341 665 // 580 613 // // // // // // Quota di mercato delle importazioni in dumping (28) Il volume di importazioni complessivo corrisponde ad un incremento della quota di mercato dei paesi suddetti nella Comunità dal 3,88 % nel 1984 al 3,96 % nel 1985 e a 3,97 % nel 1986. Nei primi tre trimestri del 1987 la quota di mercato è aumentata del 9,2 % e per l'intero anno dovrebbe corrispondere all'11,5 %. Se dal consumo complessivo nella Comunità si deduce il quantitativo di urea prodotta dalle industrie della CEE e destinato al mercato vincolato, il volume complessivo delle importazioni in dumping corrisponde ad un incremento della quota di mercato dal 5 % circa nel 1984, 1985 a 1986 al 12 % circa nei primi nove mesi del 1987 e, secondo le previsioni, al 15 % per tutto l'anno. La maggior parte delle importazioni in dumping riguarda l'urea utilizzata nel settore agricolo. L'andamento delle importazioni di urea per uso agricolo rispetto al consumo (in un mercato non vincolato) corrisponde ad un incremento della quota di mercato dal 5 % circa nel 1984 e nel 1985 al 5,5 % circa nel 1986 e al 14 % circa nei primi nove mesi del 1987. Per tutto l'anno la quota di mercato dovrebbe essere del 20 %. Se si considerano anche le importazioni soggette ai provvedimenti antidumping istituiti con il regolamento (CEE) n. 3339/87, nel 1987 tutte le importazioni di urea effettuate a prezzi di dumping rappresentavano una quota di mercato del 20 % circa. (29) Nella valutazione dell'andamento della quota di mercato delle importazioni in dumping occorre tener conto dell'evoluzione del consumo. È stato accertato che tra il 1984 e il 1986 il consumo complessivo di urea è aumentato del 30 % circa, passando da 3 925 000 tonnellate a 5 111 120 tonnellate, mentre nel 1987 si è registrata una flessione dell'1 %, con un consumo complessivo pari a 5 059 075 tonnellate circa. Sottoquotazione dei prezzi (30) Dai dati di cui la Commissione dispone risulta che nel periodo di riferimento i prezzi dei prodotti importati in questione erano nettamente inferiori ai prezzi chiesti dai produttori comunitari. I margini di sottoquotazione dei prezzi nei principali mercati comunitari (Italia, Francia, Regno Unito e Irlanda) sono i seguenti: 1.2 // Austria // dall'11 % circa fino al 20 % // Ungheria // dal 6 % circa fino al 17 % // Malaysia // dal 16 % circa fino al 25 % // Romania // dal 10 % circa fino al 38 % // Venezuela // 36 % circa // USA // // Agrico Chemical Company // 34 % circa Incidenza sull'industria comunitaria Produzione (31) La Commissione ha preso nota di alcuni elementi relativi alle conseguenze delle importazioni in dumping sulla produzione dell'industria comunitaria. Tra il 1984 e il 1985 la produzione comunitaria di urea è scesa del 12,5 %, passando da 5 567 049 tonnellate a 4 869 820 tonnellate, con un'ulteriore flessione del 7 % nel 1986, quando la produzione ammontava a 4 535 940 tonnellate. Nel 1987, nell'ipotesi che l'andamento della produzione dei primi nove mesi del 1987 (3 423 396 tonnellate) rimanga invariato nell'ultimo trimestre dello stesso anno, la produzione dovrebbe ammontare a 4 564 529 tonnellate. La produzione di urea destinata al mercato libero (vale a dire la produzione totale meno quella destinata al mercato vincolato) è scesa da un volume stimato di 4 397 756 tonnellate nel 1984 ad un volume stimato di 3 703 340 tonnellate nel 1985 e circa 3 412 451 tonnellate nel 1986. Rispetto agli anni precedenti si sarebbe verificata una flessione del 16 % nel 1985 e dell'8 % nel 1986. Nel 1987 la produzione dovrebbe aver registrato un leggero aumento, pari allo 0,5 % circa, sino ad un volume stimato di 3 431 233 tonnellate. Utilizzazione degli impianti (32) Il coefficiente di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria, pari all'85 % circa nel 1984, è sceso al 77 % circa nel 1985 e al 70 % circa nel 1986, rimanendo relativamente stabile nel 1987. Vendite (33) Sul mercato comunitario le vendite complessive di urea prodotta nella Comunità sono rimaste relativamente stabili nel 1984 e nel 1985 ad un volume di circa 3 630 000 tonnellate, con un incremento del 3 % circa nel 1986 (3 740 568 tonnellate) e una flessione dell'1 % circa ad un volume stimato di 3 714 565 tonnellate nel 1987, nell'ipotesi che l'andamento dei primi nove mesi del 1987 sia rimasto invariato nell'ultimo trimestre dello stesso anno. Le vendite di urea prodotta nella Comunità e destinata al mercato libero sono passate da 2 457 890 tonnellate nel 1984 a 2 617 079 tonnellate nel 1986, con un incremento del 6 % circa e sono lievemente diminuite dell'1 % circa ad un volume stimato di 2 581 269 tonnellate nel 1987. Le vendite di urea per uso agricolo sono aumentate del 5 % circa, passando da 1 870 511 tonnellate a 1 961 684 tonnellate nel 1986, mentre nel 1987 hanno subito una flessione del 3 % circa scendendo ad un volume stimato di 1 902 678 tonnellate. Tale tendenza è in contrasto con l'andamento del consumo nella Comunità, come risulta dal paragrafo 29. Quota di mercato (34) La quota dei produttori comunitari sul mercato della Comunità è scesa dal 92 % nel 1984 al 90 % circa nel 1985, con un'ulteriore flessione al 73 % circa nel 1986. Nel 1987 si è registrato un aumento sino al 75 % circa. La quota del mercato libero controllata dai produttori della Comunità, pari all'89 % circa nel 1984, è diminuita all'85 % circa nel 1985 e al 66 % circa nel 1986 e nel 1987. Per quanto riguarda il mercato dell'urea per uso agricolo la quota degli stessi produttori è scesa dall'89 % circa nel 1984 all'84 % circa nel 1985 e al 62 % circa nel 1986. Nel 1987 la corrispondente quota di mercato era del 63 % circa. La tendenza ad un lieve miglioramento della quota di mercato dei produttori comunitari è probabilmente dovuta all'apertura della procedura e all'istituzione di provvedimenti antidumping nei confronti di otto paesi esportatori (vedi paragrafi 1 e 3). La tendenza al miglioramento è particolarmente evidente nei principali mercati europei. (35) In Italia, il principale mercato europeo per l'urea, nel 1984 il consumo era di 1 030 488 tonnellate, pari al 37 % del consumo complessivo sul mercato libero dell'urea nella Comunità. Tra il 1984 e il 1986 il consumo è aumentato del 22 %, mentre la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dall'89 % circa al 79 % circa e la quota di mercato delle importazioni in dumping del prodotto originario dei paesi soggetti alla presente inchiesta è diminuita dal 7 % circa al 3 %. Nel 1987 il consumo è aumentato dell'8 % circa, mentre la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa al 70 % e quella delle importazioni in dumping è aumentata sino a raggiungere il 5 %. In Francia il consumo di urea nel mercato libero ammontava nel 1984 a 522 933 tonnellate circa, pari al 20 % del consumo complessivo di urea sul mercato libero nella Comunità. Il consumo è salito a 626 802 tonnellate nel 1986, con un incremento del 20 % rispetto al 1984 e a 704 779 tonnellate nel 1987, con un ulteriore aumento del 12 %. Nello stesso periodo la quota di mercato dei produttori comunitari sul mercato libero dell'urea è scesa dal 96 % circa al 73,5 % circa nel 1986 e al 69 % nel 1987, mentre la quota di mercato delle importazioni in dumping soggette alla presente procedura è passata dal 3,8 % al 15,4 %. In Irlanda la quota di mercato dei produttori comunitari nel mercato libero dell'urea, pari al 100 % nel 1984 e nel 1985, è scesa al 74 % circa nel 1986 e al 73 % nel 1987, mentre il consumo è aumentato del 67 % circa tra il 1984 e il 1986 ed è rimasto stabile nel periodo 1986-1987. La quota di mercato delle importazioni provenienti dai sei paesi soggetti all'inchiesta è passata dal 6 % circa nel 1986 al 10 % nel 1987. Nel Regno Unito tra il 1984 e il 1987 la quota del produttore britannico nel mercato libero dell'urea è rimasta relativamente stabile al 44 % circa, mentre il consumo è aumentato del 12 % e la quota delle importazioni in dumping è salita dal 6 % circa al 10 %. Da tale andamento risulta che in linea di massima i produttori comunitari non hanno tratto alcun vantaggio dall'incremento del consumo sui principali mercati, di cui apparentemente hanno beneficiato unicamente le importazioni in dumping, comprese quelle soggette al regolamento (CEE) n. 3339/87. Prezzi (36) Per quanto riguarda i prezzi praticati dai produttori comunitari nel periodo di riferimento, la Commissione ha accertato che i prezzi dell'urea per uso agricolo hanno avuto il seguente andamento: 1.2 // // // // da Ottobre 1986 a Settembre 1987 // // // Società A // + 37 % // Società B // + 20 % // Società C // + 20 % // Società D // + 28 % // Società E // + 14 % // // Nonostante gli aumenti registrati nel periodo di riferimento, i prezzi di vendita sono rimasti eccessivamente bassi a causa del rilevante margine di sottoquotazione e il loro incremento non è stato sufficientemente elevato per permettere ai produttori comunitari di realizzare utili. Redditività (37) Gli utili dei produttori comunitari hanno avuto il seguente andamento: 1.2.3.4.5 // // // // // // // 1985 // settembre 1986 // da ottobre a dicembre 1986 // da luglio a settembre 1987 // // // // // // Società A // 7,4 // 8,3 // 49,4 // 25,8 // Società B // 4,4 // N/A // 27,3 // 62,8 // Società C // 17,8 // 4,8 // 49,3 // 30,1 (9 mesi del 1987) // Società D // 11,0 // 27,2 // 82,4 // 44,9 // Società E // 2,0 // 40,0 // 4,4 // 19,4 // // // // // Da tali dati risulta che nel 1986, quando si è verificato l'aumento più rilevante delle importazioni in dumping, i risultati finanziari dell'industria comunitaria si sono sensibilmente deteriorati rispetto al 1985. Nel periodo di riferimento tali risultati sono rimasti estremamente insoddisfacenti nonostante l'incremento dei prezzi. Cumulo (38) Nel determinare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria sono stati considerati gli effetti di tutte le importazioni in dumping originarie dei paesi oggetto dell'inchiesta. Per valutare l'opportunità del cumulo la Commissione ha esaminato se le importazioni in questione avessero contribuito al pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria. A tal fine la Commissione ha considerato la comparabilità dei prodotti importati in termini di caratteristiche chimiche e fisiche, la misura in cui ciascuno dei prodotti importati era concorrenziale, nella Comunità, rispetto al prodotto simile dell'industria comunitaria, i volumi importati, nonché l'incremento del volume delle importazioni dal 1984 in poi per ciascuno dei paesi esportatori e la relativa politica dei prezzi. Per quanto riguarda la comparabilità dei prodotti importati è stato concluso, come nell'inchiesta precedente, che le caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti in questione, indipendentemente dal paese d'origine, erano molto simili. È stato inoltre accertato che il prodotto originario della Malaysia, l'urea granulata, era un prodotto simile in quanto i due tipi di urea, granulata e in prills, possono essere impiegati in modo intercambiabile tanto nel settore agricolo quanto in quello tecnico. È stato inoltre stabilito che i prodotti originari di ciascuno dei paesi esportatori soggetti alla presente inchiesta erano in concorrenza con i prodotti comunitari. Per quanto riguarda il volume delle importazioni in dumping, è stato accertato che ciascun paese esportatore controllava una quota significativa del mercato comunitario. L'andamento di tali importazioni tra il 1984 e il 1987 ha inoltre registrato incrementi significativi, fatta eccezione per i prodotti originari dell'Austria, le cui vendite sul mercato comunitario sono diminuite tra il 1984 e il 1986. Nel 1987, come risulta nel paragrafo 27, tali importazioni sono tuttavia nuovamente aumentate e sono rimaste ad un livello significativo rispetto alle importazioni in dumping provenienti dagli altri paesi interessati. I prezzi ai quali i prodotti in questione sono stati venduti nella Comunità sono nettamente inferiori ai prezzi dei prodotti comunitari simili. In base a tali considerazioni la Commissione ha concluso che per valutare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è opportuno considerare cumulativamente l'incidenza delle importazioni in dumping provenienti da tutti i paesi esportatori soggetti alla presente inchiesta. Altri fattori (39) È stato stabilito che nel periodo di riferimento soltanto le importazioni in dumping provenienti dai paesi soggetti alla presente inchiesta hanno avuto un andamento favorevole, in termini di volume e di quota di mercato, mentre in linea di massima la produzione dell'industria comunitaria e il consumo nella Comunità sono rimasti stabili e la quota di mercato di altri paesi terzi è sensibilmente diminuita. L'incidenza delle importazioni in dumping sui praticati nella Comunità è stata rilevante ed ha costretto l'industria comunitaria ad applicare prezzi che, nonostante gli aumenti verificatisi, non erano sufficienti per compensare i costi. (40) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dai produttori comunitari sia stato provocato da altri fattori quali l'eccedenza dell'offerta di urea sui mercati mondiali e l'insufficiente utilizzazione della capacità produttiva, oppure la flessione delle vendite dei produttori comunitari sui mercati di paesi terzi. A questo proposito la Commissione ha accertato che nel periodo di riferimento si è verificata un'eccedenza dell'offerta di urea sul piano mondiale e che una parte notevole della capacità produttiva è rimasta inutilizzata. I produttori comunitari nel periodo in esame, in contrasto con l'incremento della quota di mercato delle importazioni in dumping e la relativa stabilità del consumo. In tali circostanze si può concludere che le conseguenze delle importazioni in dumping di urea originaria dei paesi soggetti alla presente procedura, considerate isolatamente, costituiscono un pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria. D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (41) Una associazione di importatori ha sostenuto che l'introduzione di misure di salvaguardia è contraria agli interessi della Comunità, in quanto provocherebbe un incremento del prezzo di acquisto dell'urea per uso agricolo. Non sono stati tuttavia forniti elementi di prova per dimostrare che le misure di salvaguardia avrebbero un'incidenza significativa sui costi di produzione degli agricoltori oppure che questi ultimi non potrebbero trasferire un eventuale aumento sui prezzi al consumo. (42) È stato inoltre sostenuto che l'istituzione di misure antidumping nei confronti di paesi come la Malaysia sarebbe contraria agli interessi della Comunità, in quanto sarebbe in contrasto con la politica comunitaria volta ad intensificare la cooperazione commerciale con i paesi dell'ASEAN e potrebbe indurre i governi degli Stati dell'ASEAN a riesaminare l'atteggiamento di estrema apertura nei confronti del settore dei concimi della Comunità. La Commissione ritiene che, anche se il mantenimento di buone relazioni con i paesi dell'ASEAN assume un grande rilievo per la Comunità, nell'ambito del sistema multilaterale di libero scambio e nell'interesse di tutte le parti in causa le vendite non possano essere effettuate a prezzi di dumping. La Comunità metterebbe inoltre in atto una discriminazione se istituisse misure antidumping nei confronti degli esportatori di determinati paesi che hanno effettuato esportazioni in dumping nella Comunità e non nei confronti di esportatori di altri paesi responsabili di pratiche analoghe. (43) Date le gravi difficoltà in cui si trova l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità è necessario intervenire per eliminare il pregiudizio subito dai produttori comunitari di urea. E. DAZIO PROVVISORIO a) Aliquota del dazio (44) Per determinare l'aliquota del dazio provvisorio la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio. A tal fine, come è stato fatto nel regolamento (CEE) n. 3339/87, i prezzi all'importazione sono stati confrontati con i costi di produzione del produttore comunitario più rappresentativo, ai quali è stato aggiunto un adeguato margine di profitto. Il produttore comunitario rappresentativo è stato scelto tenendo conto delle dimensioni della società, della gamma di prodotti, dell'età e dell'efficienza degli impianti e dei costi di produzione globali. È stato aggiunto un margine di profitto del 2,5 %, che, nella precedente inchiesta, era stato considerato sufficiente per consentire ad un produttore di urea di mantenere un impianto in condizioni tecniche adeguate (vedi paragrafo 45 del regolamento (CEE) n. 3339/87). L'importo ottenuto dalla somma di detto margine di profitto e dei costi di produzione è stato confrontato con i prezzi all'esportazione franco frontiera comunitaria, ai quali sono stati aggiunti i dazi doganali e un margine di profitto per l'importatore. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio deve corrispondere all'importo necessario per eliminare il pregiudizio, fatta eccezione per il dazio da applicare nei confronti degli esportatori venezuelani e della società Agrico (USA), la cui aliquota deve essere invece pari al margine di dumping, dato che il pregiudizio provocato da tali importazioni era superiore. b) Forma (45) La Commissione ritiene opportuno istituire dazi Ad valorem per permettere l'efficace applicazione dei dazi stessi e per agevolare le operazioni di sdoganamento. F. DISPOSIZIONI FINALI (46) È necessario fissare un termine entro i quali le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sulle conclusioni del presente regolamento e chiedere di essere intese. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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