Art. 2

In vigore dal 8 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 37. (3) GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 21. (5) GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 26. (6) GU n. L 148 del 5. 6. 1974, pag. 9.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/2511 | Portale Normativo