Art. 2
In vigore dal 8 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 37.
(3) GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 21.
(5) GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 26.
(6) GU n. L 148 del 5. 6. 1974, pag. 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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