Art. 2
In vigore dal 5 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.
(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.
(4) GU n. L 163 del 22. 6. 1987, pag. 17.
(5) GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 47.
Storico versioni
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