Art. 2

In vigore dal 5 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18. (3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23. (4) GU n. L 163 del 22. 6. 1987, pag. 17. (5) GU n. L 74 del 19. 3. 1988, pag. 47.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2475:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo