Art. 1

In vigore dal 5 ago 1988
1. Nell' del regolamento (CEE) n. 720/88 è modificato come segue: le cifre « 65 000 » e « 110 000 » sono sostituite rispettivamente da « 85 000 » e « 126 000 ». 2. Nel paragrafo 2 le cifre « 65 000 » e « 98 000 » sono sostituite rispettivamente da « 85 000 » e « 114 000 ».
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