Art. 3

L'aiuto della Comunità può contribuire al finanziamento, per un periodo limitato, delle misure seguenti:

In vigore dal 4 ago 1988
- sistemi di allarme rapido e raccolta di dati relativi all'andamento dei raccolti e delle scorte, per meglio conoscere la situazione alimentare nei paesi interessati, - azioni di proporzioni limitate volte a migliorare i sistemi di stoccaggio in particolare a livello di contadini o di villaggio o su scala locale, al fine di assicu rare una riduzione delle perdite o per assicurare capacità di stoccaggio sufficienti in caso di urgenza, - studi preparatori e azioni di formazione legate alle attività summenzionate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2507:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo