Art. 3
L'aiuto della Comunità può contribuire al finanziamento, per un periodo limitato, delle misure seguenti:
In vigore dal 4 ago 1988
- sistemi di allarme rapido e raccolta di dati relativi all'andamento dei raccolti e delle scorte, per meglio conoscere la situazione alimentare nei paesi interessati,
- azioni di proporzioni limitate volte a migliorare i sistemi di stoccaggio in particolare a livello di contadini o di villaggio o su scala locale, al fine di assicu
rare una riduzione delle perdite o per assicurare capacità di stoccaggio sufficienti in caso di urgenza,
- studi preparatori e azioni di formazione legate alle attività summenzionate.
Storico versioni
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