Art. 13
In vigore dal 4 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile fino al 30 giugno 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Th. PANGALOS
(1) GU n. C 91 dell'8. 4. 1988, pag. 8.
(2) Parere reso l'8 luglio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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