Art. 13

Art. 13

In vigore dal 4 ago 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile fino al 30 giugno 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 1988. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) GU n. C 91 dell'8. 4. 1988, pag. 8. (2) Parere reso l'8 luglio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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