Art. 8

In vigore dal 26 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore, a decorrere dal momento in cui erano soddisfatte le condizioni d'applicazione del medesimo. Esso scade il 31 gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988. Per la Commissione Peter SUTHERLAND Membro della Commissione (1) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9. (2) GU n. C 138 del 28. 5. 1988, pag. 3. (3) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 12. (1) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.
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