Art. 8
In vigore dal 26 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate esistenti alla data della sua entrata in vigore, a decorrere dal momento in cui erano soddisfatte le condizioni d'applicazione del medesimo.
Esso scade il 31 gennaio 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9.
(2) GU n. C 138 del 28. 5. 1988, pag. 3.
(3) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 12.
(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2671:oj#art-8