Art. 5
Condizioni particolari applicabili agli accordi sull'assegnazione di bande orarie e sugli orari
In vigore dal 26 lug 1988
(1) L'esenzione avente per oggetto l'assegnazione di bande orarie e la fissazione degli orari vale solamente se:
a) le consultazioni che sfociano sull'assegnazione di bande orarie negli aeroporti nonché sulla fissazione degli orari sono aperte a qualsiasi vettore aereo che si sia dichiarato interessato all'assegnazione di bande orarie oggetto delle consultazioni;
b) le regole di priorità fissate non sono collegate né direttamente, né indirettamente all'identità, alla nazionalità o alla categoria del servizio e tengono conto dei vincoli o delle regole di scaglionamento del traffico stabilite dalle competenti autorità nazionali e internazionali. Dette regole di priorità possono tener conto di diritti acquisiti dai vettori aerei per aver utilizzato determinate bande orarie nella corrispondente stagione precedente;
c) le regole di priorità fissate debbono essere disponibili a richiesta di qualsiasi parte interessata;
d) le regole di priorità devono essere applicate senza discriminazioni, vale a dire che l'applicazione delle regole medesime non sia l'ostacolo all'eguale diritto di ogni vettore ad ottenere bande orarie per i suoi servizi. (2) a) La Commissione e gli Stati membri interessati devono essere ammessi in qualità di osservatori alle consultazioni tenute in preparazione di ogni stagione nel quadro di una riunione multilaterale e sfocianti sull'assegnazione di bande orarie e sulla fissazione degli orari negli aeroporti. A questo scopo i vettori aerei sono tenuti a notificare con almeno dieci giorni di anticipo agli Stati membri interessati ed alla Commissione la data, il luogo e l'oggetto delle consultazioni, nello stesso momento in cui li notificano ai partecipanti.
b) Tale notifica ha luogo:
i) per quanto riguarda gli Stati membri interessati, secondo le modalità da stabilire ad opera delle autorità competenti di tali Stati membri;
ii) per quanto riguarda la Commissione, conformemente alle procedure che saranno pubblicate periodicamente nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2671:oj#art-5