Art. 5

In vigore dal 26 lug 1988
1. Le domande di pagamento del contributo concesso riferentesi alla parte finanziata ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 devono essere presentate alla Commissione nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 1685/78 della Commissione (9). 2. Nel calcolo del contributo finanziario della Comunità non viene preso in considerazione alcun aumento dell'importo previsto degli investimenti ammissibili che abbia avuto luogo dopo la data limite per la presentazione delle domande di contributo alla Commissione. 3. Le domande di pagamento del contributo concesso a norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e al quale non si applica il paragrafo 1, sono inoltrate alla Commissione dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati. Esse devono recare i dati specificati nell'alle- gato IV ed essere presentate nella forma prevista dallo stesso allegato. 4. L'autorità competente trasmette alla Commissione nel termine di tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento una descrizione dettagliata dei metodi di controllo utilizzati per certificare l'esattezza delle informazioni contenute nelle domande di pagamento.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1988/2321 | Portale Normativo