Art. 1
In vigore dal 26 lug 1988
1. Gli investimenti definiti nell'allegato I possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel quadro di progetti relativi all'attrezzatura dei porti da pesca, ai sensi del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4028/86, se riguardano attrezzature ausiliarie dell'attività peschereccia o della commercializzazione dei prodotti della pesca e sono destinati esclusivamente a queste attività.
2. Nel quadro delle decisioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 4028/86, la Commissione può concedere un contributo finanziario ad investimenti diversi da quelli specificati nell'allegato I, purché rispondano ai requisiti dell'articolo 27, paragrafo 2 dello stesso regolamento.
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