Art. 2
In vigore dal 25 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27.
(5) GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 5.
(6) GU n. L 197 del 26. 7. 1988.
Storico versioni
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