Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27. (5) GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 5. (6) GU n. L 197 del 26. 7. 1988.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2281:oj#art-2