Art. 3
In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 198 del 26. 7. 1988.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2285:oj#art-3