Art. 1
In vigore dal 19 lug 1988
1. Per la campagna 1988/1989 è fissato un limite d'intervento per i limoni in Spagna nella misura del 15 % della produzione media - destinata ad essere consumata fresca - delle ultime cinque campagne per cui sono disponibili dati.
2. La Commissione determina il limite d'intervento di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
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