Art. 2

In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49. (2) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 42. (3) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (4) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 5. (5) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1988/2261 | Portale Normativo