Art. 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è modificato come segue:

In vigore dal 19 lug 1988
1. il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: "2. l'importo dell'aiuto da versare è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda di aiuto. Tuttavia, l'importo dell'aiuto applicabile il giorno di presentazione della domanda viene adeguato in funzione della differenza fra il prezzo di obiettivo in vigore lo stesso giorno e quello in vigore il giorno in cui il cotone è posto sotto controllo"; 2. al paragrafo 3, primo comma, i termini "Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1" sono soppressi.
Storico versioni

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