Art. 2

In vigore dal 19 lug 1988
1. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,40 ECU per 100 kg. 2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate durante otto mesi.
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