Art. 2
In vigore dal 19 lug 1988
1. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,40 ECU per 100 kg.
2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate durante otto mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2258:oj#art-2