Art. 2
In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1988/1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 47.
(2)GU n. C 167 del 27. 6. 1988.
(3)GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.
(4)GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
(5)GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(6)GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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