Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue :
In vigore dal 19 lug 1988
1)il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :
" 2. Le misure di intervento di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per i bovini adulti e per le loro carni fresche o refrigerate, presentate sotto forma di carcassa, mezzena, quarti compensati, quarti anteriori o posteriori, classificati in base alla tabella comunitaria di classificazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1208/81. " ;
2)all'articolo 6 bis, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente :
" Le clausole seguenti previste al primo comma :
ii)maggiorazione del prezzo d'acquisto dal 2,5 % del prezzo d'intervento espresso allo stadio macellato per la qualità R 3,
ii)prezzo d'acquisto non inferiore al prezzo medio di mercato più elevato che entra nel calcolo della media ponderata,
sono applicate fatte salve le disposizioni seguenti :
-quando la media ponderata dei prezzi di mercato di cui al primo comma è superiore all'82 % del prezzo d'intervento, le due clausole di cui ai punti i) e ii) possono non essere applicate,
-quando detta media è inferiore o pari all'82 % e superiore al 78 % del prezzo d'intervento, la clausola di cui al punto ii) può non essere applicata,
-quando detta media è inferiore o pari al 78 % del prezzo d'intervento, le clausole succitate sono applicabili, ma la maggiorazione introdotta dalla clausola di cui al punto ii) può essere limitata al 4 % del prezzo d'intervento. ".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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