Art. 2

In vigore dal 19 lug 1988
Se nel corso di una data campagna di commercializzazione i quantitativi di pesche, di limoni o di arance conferiti all'intervento superano i limiti definiti all', il prezzo di base e il prezzo d'acquisto, fissati per i rispettivi prodotti per la campagna di commercializzazione successiva, sono ridotti dell'1 % per ciascuna quota di superamento del limite : -di 18 000 tonnellate per quanto concerne le pesche, -di 6 600 tonnellate per quanto concerne i limoni, -di 20 000 tonnellate per quanto concerne le arance.
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