Art. 1

In vigore dal 19 lug 1988
1. Il limite per l'intervento relativo ai limoni e alle arance è fissato alle percentuali, indicate di seguito, della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dei dati : -per la campagna 1988/1989: 15 %, -per la campagna 1989/1990: 13,5 %, -per la campagna 1990/1991: 12 %, -a partire dalla campagna 1991/1992: 10 %. 2. Il limite per l'intervento relativo alle pesche è fissato alle percentuali, indicate di seguito, della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco nelle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dei dati : -per la campagna 1988/1989: 20 %, -per la campagna 1989/1990: 17 %, -per la campagna 1990/1991: 15 %, -a partire dalla campagna 1991/1992: 10 %. 3. La Commissione adotta i limiti per l'intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/2240 | Portale Normativo