Art. 4
In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano senza pregiudizio delle decisioni che il Consiglio eventualmente adotterà per la campagna di commercializzazione 1988/1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente 000 // 453 998 // // // //
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20. (3) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 41. (4) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 33. (5) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16. (6) GU n. L 65 dell'11. 3. 1988, pag.
Storico versioni
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