Art. 1

In vigore dal 30 giu 1988
1. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la concessione dell'aiuto alla produzione è limitata, per l'insieme delle imprese di trasformazione di ciascuno Stato membro produttore della Comunità dei Dieci, ai quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodori ottenuti a partire dai quantitativi seguenti, espressi in tonnellate di pomodori freschi: 1.2.3.4 // // // // (in tonnellate) // // // // // Tutte le imprese situate in // Concentrato di pomodori // Pomodori interi pelati in conserva // Altri prodotti a base di pomodori // // // // // Francia // 283 691 // 58 628 // 50 087 // Grecia // 967 003 // 25 000 // 21 593 // Italia // 1 655 000 // 1 185 8. 2. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono equamente i quantitativi di cui al paragrafo 1 tra le imprese di trasformazione, proporzionalmente alla media dei quantitativi realmente prodotti da ogni impresa durante le campagne di commercializzazione 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988. 3. Per la concessione dell'aiuto, le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività durante la campagne 1986/1987 beneficiano di una quota calcolata sulla base della media dei quantitativi prodotti durante le campagne 1986/1987 e 1987/1988, diminuiti del 10 %. 4. Le imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività durante la campagna 1987/1988 beneficiano di una quota corrispondente ai quantitativi trasformati durante tale campagna, diminuiti del 20 %. 5. Le imprese di trasformazione che iniziano, durante la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione di uno dei prodotti finiti a base di pomodori di cui al paragrafo 1, beneficiano dell'aiuto alla produzione alle condizioni di seguito precisate, presentino garanzie relative alla validità economica e alle prospettive di durata della loro attività, giudicate sufficienti dalle competenti autorità. Gli Stati membri produttori riservano il 2 % dei quantitativi totali fissati per ciascun gruppo di prodotti finiti per l'attribuzione di una quota alle imprese di cui al primo comma. La quota attribuita a ciascuna impresa non può superare la capacità di trasformazione della stessa, diminuita del 30 %.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/1937 | Portale Normativo