Art. 6
In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988.
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano senza pregiudizio delle decisioni che il Consiglio dovrà eventualmente adottare per la campagna 1988/1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.
(3) GU n. L 130 del 26. 5. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(7) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 32.
(8) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27.
(9) GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 5.
Storico versioni
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