Art. 3

In vigore dal 30 giu 1988
A decorrere dal 1o luglio 1988, tutti i produttori sono tenuti a versare, alle condizioni precisate dal regolamento (CEE) n. 1079/77, il prelievo di corresponsabilità istituito dal medesimo regolamento e la cui entità rimane fissate al 2 % del prezzo indicativo del latte applicabile durante la campagna lattiero 1987/1988.
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