Art. 1
All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
In vigore dal 30 giu 1988
« Ai fini del presente articolo, per nuovo tasso di conversione agricolo si intendono:
- il tasso di conversione agricolo risultante dall'applicazione del regime di smantellamento previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85,
- gli altri tassi di conversione agricoli. »
Storico versioni
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