Art. 1 · All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

Art. 1

All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

In vigore dal 30 giu 1988
« Ai fini del presente articolo, per nuovo tasso di conversione agricolo si intendono: - il tasso di conversione agricolo risultante dall'applicazione del regime di smantellamento previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, - gli altri tassi di conversione agricoli. »
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