Art. 2
In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 33.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.
Storico versioni
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