Art. 1

In vigore dal 30 giu 1988
1. Per le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, il quantitativo « obiettivo » indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3960/87 può essere superato di 2 750 tonnellate in equivalente peso carcassa. 2. Per gli animali vivi della specie bovina, il quantitativo « obiettivo » indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3980/87 può essere superato di 12 500 capi. 3. Anteriormente al 31 ottobre 1988 la Commissione procederà ad un riesame della situazione del mercato spagnolo ai fini di un eventuale aumento del quantitativo « obiettivo » fino a raggiungere il massimale indicativo conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. 4. La percentuale del « 20 % » di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3960/87 è calcolata sulla base dei quantitativi « obiettivo » inizialmente fissati nell'allegato di detto regolamento.
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