Art. 2
Ai sensi del presente regolamento si intende per :
In vigore dal 29 giu 1988
-" ultimo porto d'armamento ", il porto nel quale un peschereccio termina di imbarcare le attrezzature di pesca e gli approvvigionamenti e completa il proprio equipaggio ;
-" inizio delle operazioni di pesca ", il giorno di partenza dall'ultimo porto di armamento del peschereccio interessato o della prima imbarcazione della flottiglia interessata ;
-" fine delle operazioni di pesca ", il giorno di rientro del peschereccio o dell'ultima imbarcazione della flottiglia interessata nell'ultimo porto di sbarco, restando inteso che nel frattempo non è stata effettuata alcuna attività estranea alle finalità dell'associazione temporanea di imprese.
-" durata delle operazioni di pesca ", il periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni di pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:1955:oj#art-2