Art. 2 · Ai sensi del presente regolamento si intende per :

Art. 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

In vigore dal 29 giu 1988
-" ultimo porto d'armamento ", il porto nel quale un peschereccio termina di imbarcare le attrezzature di pesca e gli approvvigionamenti e completa il proprio equipaggio ; -" inizio delle operazioni di pesca ", il giorno di partenza dall'ultimo porto di armamento del peschereccio interessato o della prima imbarcazione della flottiglia interessata ; -" fine delle operazioni di pesca ", il giorno di rientro del peschereccio o dell'ultima imbarcazione della flottiglia interessata nell'ultimo porto di sbarco, restando inteso che nel frattempo non è stata effettuata alcuna attività estranea alle finalità dell'associazione temporanea di imprese. -" durata delle operazioni di pesca ", il periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni di pesca.
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