Art. 7

In vigore dal 29 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente H. RIESENHUBER (1) GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 3. (2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 3. (3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1. (1) GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 1.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1988/1867 | Portale Normativo