Art. 7
In vigore dal 29 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. RIESENHUBER
(1) GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 3.
(2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 3.
(3) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.
(1) GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 1.
Storico versioni
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