Art. 4
In vigore dal 23 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
W. von GELDERN
(1) GU n. C 104 del 20. 4. 1988, pag. 5.
(2) GU n. C 167 del 27. 6. 1988.
(3) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.
(4) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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