Art. 4

Art. 4

In vigore dal 23 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente W. von GELDERN (1) GU n. C 104 del 20. 4. 1988, pag. 5. (2) GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (3) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1. (4) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
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