Art. 6
In vigore dal 22 giu 1988
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.
Essa informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1989, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.
Storico versioni
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