Art. 1
In vigore dal 22 giu 1988
Del 1o luglio 1988 al 30 giugno 1989 i dazi doganali applicabili ai vini di qualità prodotti nella regione determinata di Malaga sono sospesi parzialmente, nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai livelli indicati in appresso ed entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume globale di 15 000 ettolitri :
Numero d'ordine Codici NC Designazione delle merci Aliquota del dazio (in ECU/hl) dal 1o luglio al 31 dicembre 1988 dal 1o gennaio al 30 giugno 1989 09.0310 ex 2204 21 49 ex 2204 21 59 Vino di Malaga Vino di Malaga 6,4 7,1 5,1 5,7
Storico versioni
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