Art. 6

In vigore dal 22 giu 1988
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva. Essa informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1989, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1988/1837 | Portale Normativo